Il 7 agosto 2023, è stata pubblicata la guida operativa per la compilazione e presentazione della domanda di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) da parte dei Gruppi Comunali di Volontariato di Protezione Civile.
Ai sensi dell’art. 35 del Codice della Protezione Civile (d.lgs 1/2018):
I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base dello schema-tipo di cui alla Direttiva 22 dicembre 2022 del Dipartimento della protezione Civile che prevede, in particolare:
a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
b) che all’interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticita’, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest’ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore.
2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.
3. Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali.
Si rammenta, altresì, che ai sensi dell’art. 11, co. 2 del Decreto Ministeriale n.106/2020 i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione possono richiedere l’iscrizione unicamente nella sezione g) – “Altri enti del Terzo settore” – del RUNTS .